Avviso ai contribuenti: TASI e IMU scadenza il 16 dicembre
Si avvisano i signori contribuenti che il 16 dicembre scade il termine per il versamento del saldo IMU e TASI in Autoliquidazione. Il saldo IMU 2014 è calcolato sull’aliquota del 10,60 per mille così come previsto dalla delibera del consiglio comunale del 08/09/2014 n. 27.
IMU
Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze: 4 per mille
Altri immobili: 10,60 per mille
Detrazione d’imposta per abitazione principale e relative pertinenze € 200,00
Chi deve pagare l’ IMU
- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune;
- i locatari finanziari in caso di leasing;
- i concessionari di aree demaniali;
- l’amministratore per gli immobili in multiproprietà.
Quali immobili non pagano l’IMU
Non sono assoggettati al pagamento dell’IMU:
- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, se accatastate nelle categorie da A/2 ad A/7. Per le unità immobiliari equiparate per legge e/o regolamento;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice (c.d. “beni merce”), a condizione che non siano affittati;
- gli altri immobili previsti dall’articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992.
TASI
Il saldo TASI dovuto per l’anno in corso è calcolato applicando le seguenti aliquote:
Aliquota: 1,5 per mille.
- Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A9 e relative pertinenze come definite ai sensi dell’imposta municipale propria.
- Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ed A/7 e relative pertinenze come definite ai sensi dell’imposta municipale propria.
Aliquota: 1,00 per mille
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
Chi deve pagare la TASI
- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di abitazioni principali e relative pertinenze situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune;
Quali immobili non pagano la TASI
- le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aree fabbricabili;
Come pagare
- Il versamento dell’imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune: L008
- mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;
Informazioni
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Tributi del Comune ovvero consultare il sito
www.comunedisupersano.gov.it